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“SEPARAZIONE: L’Affidamento Condiviso, obbligo di legge” Lg. 54/2006: l’affidamento dei figli spetta ad entrambi i genitori.

 In virtù dell’istituto dell’affidamento condiviso la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori che assumono, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all’istruzione, educazione, scelte religiose, salute, tenendo pur sempre conto delle capacità e inclinazioni dei figli.

Si è passati da diverse forme di affidamento, monogenitoriale, congiunto, alternato sino a quando si è approdati all’affidamento condiviso.

 

Con quale modalità vengono maggiormente tutelati gli interessi del minore?

L’ultima parola resta sempre al Giudice, il quale nomina, oramai sempre più spesso, il suo Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU). Proprio il CTU provvede a valutare le personalità di entrambi i genitori, attraverso una accurata valutazione diagnostica, al fine di effettuare un’analisi della situazione e delle dinamiche esistenti allo scopo di individuare al meglio la situazione idonea nell’interesse del minore.

Il minore certamente vorrebbe viversi entrambi i genitori ma spesso sono gli stessi genitori che non riescono a mantenere un sano equilibrio tra loro tanto da permettere la crescita del minore, in un ambiente sereno.

Addirittura, anzi, sono proprio i minori a essere strumentalizzati da uno dei due genitori o persino presi come bersaglio per sfogare la rabbia raccolta in anni di incomprensioni e infelicità coniugale.

 

Alla fine di tutto questo resta da chiedersi non tanto quanto sia giusto che il minore viva in maniera eguale entrambi i genitori e quindi se sia giusto un affidamento condiviso o meno, quanto piuttosto è dovere chiedersi, quanto entrambi i genitori sono “sani” a tal punto da continuare a fare i genitori anche da separati.